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Attestazione prestazione energetica
sanzioni pecuniarie fino a 18.000 euro
APE Multe fino a 18.000 euro per gli inadempienti
Multe fino a 18.000 euro per chi non si uniformaai dettami della nuova normativa dal 1 ottobre
Entrerà in vigore il nuovo attestato di prestazione energetica (APE) per vendite e locazioni
Eccessivi oneri per i prorietari che non hanno provveduto a procurarsil'attestato di prestazione energetica. Multe fino a 18.000 euro a chi non utilizza il nuovo bollino.
Attestato unico
Dal 1° ottobre l’attestato di prestazione energetica sarà unico per tutta Italia, sarà calcolato con gli stessi criteri su tutto il terrtiorio nazionale. Le classi energetiche non saranno dieci, dalla A4 (la migliore) alla G (la peggiore).
Queste le sanzioni pecuniarie per gli inadempienti
Previste sanzioni pecuniarie per chi non si atterrà al nuovo APE:
– il certificatore, dovrà pagare una multa da 700 euro a 4.200 euro
– per un APE compilato scorrettamente;
– al costruttore o al proprietario, spetta una sanzione da 3.000 a 18.000 euro se non presenta l’APE per gli edifici nuovi, ristrutturati e se mette in vendita o in affitto l’immobile;
– il direttore dei lavori dovrà pagare una multa da 1.000 a 6.000 euro se non presenterà l’APE al comune.
Inoltre
L’APE dovrà contenere i riferimenti per i consumi energetici per il riscaldamento e per la climatizzazione a freddo ltre a dover riportare l’emissione di anidride carbonica e l’energia esportata.
Acquisto di appartamento e spese condominiali
arretrate
L'acquisto di un immobile in condominio nel caso in cui il venditore non sia in regola con i pagamenti delle quote condominiali vede la legge tutelare l'acquirente e non esporlo al rischio di dover pagare quanto dovuto dal vecchio proprietario. Se i debiti risalgono all'anno in corso al rogito notarile, ne rispondono in solido prorietario nuovo e vecchio salvo la possibilità per l'acquirente di rivalersi sul venditore. Per tutti gli anni precedenti, se il debito è più vecchio, ne risponde direttamente in prima persona il primo proprietario. Questa regola non può essere derogata da eventuali accordi tra venditore e acquirente.
Amministratore responsabile del pagamento
degli oneri IVA e previdenziali da parte delle imprese di pulizie
L'amminisrratore è tenuto a regolarizzare i versamenti IVA e INPS nei confronti dei lavoratori delle immprese di pulizie, e di altre ditte immpegnate in altri incarichi. Alle stregua del datore di lavoro che ha gli stessi obblighi, il Condominio, e di riflesso la persona del suo amministratore, devono provvedere alle emergenze che la normativa fiscale immpone. La mancata ossevazione espone l'amministratore alle sanzioni penali previste per gli inadempienti.
Ne assemblea ne regolamento possono modificare
quanto stabilisce la legge sulla ripartizione
delle spese
che si tratti di spese ordinarie o straordinarie il criterio di ripartizione stabilito dalla legge (valore della proprietà e coefficiente di utilizzazione) spesso indicato nel regolamento o precisato in assemblea non può comunque essere in ogni caso stravolto dalla volontà dei Signori Condomini. Il criterio della volontà sovrana delle parti non opera in questo caso. La legge come anticipato stabilisce i due criteri del valore della proprietà e dell'utilizzazione dei beni e i regolamenti non possono derogare a tali principi impoendo diversi parametri per la divisione delle spese.
Ripartizione spese per ascensore e scale se non
utilizzati da alcuni condòmini
Con la legge di riforma sul condominio il criterio di ripartizione delle spese per ascensori e scale è identico.
L'art. 1124 c.c., nella nuova formulazione, stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari "delle unità immobiliari a cui servono", stabilendo che tra costoro la spesa relativa è ripartita, "per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo", chiarendo che, al fine del concorso nella metà della spesa ripartita in ragione del valore, si considerano come piani anche "le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune".
Maggiorazione sul compenso dell'amministratore
concordato al momento della nomina
La Cassazione del 30.09.2013 n.22313 interviene sull'onorario dell'amministratore di condominio e ribadisce che al momento della nomina si determina il quantum dovuto ed eventuali altre somme non sono dovute (art. 1129 c.c.)
Ilcompenso dell'amministratore, oneri fiscali inclusi, va inserito nel preventivo che viene presentato all'assemblea e una volta nominato l'amministratore resta come valore vincolante per l'incarico conferito. In nessun modo l'amministratore potrà chiedere, in corso di incarico, supplmenti ed integrazioni. I condomini possono opporsi a qualunque richiesta di questo tipo ed invalidarne gli effetti fino a ricorrere alla sostituzione dell'aministratore salvo richiesta di restituzione di quanto percepito indebitamente dallo stesso amministratore
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a cura dell'Avv. Giuseppe Missimi
del Foro di Messina
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Avv. Giuseppe Missimi
Amministratore Condominiale
Via Luciano Manara 22
98123 Messina
P.IVA 03349360838
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