






ISTANZA DI AZIONE LEGALE
Egr. Consumatore con il presente modulo può inoltrare a ufficiolegaleconsumatori.it la sua istanza per ottenere l'avvio di un'azione legale per vedere riconosciuto un suo diritto leso. La sua richiesta verrà inoltrata agli Avvocati Professionisti che adiremo che la contatteranno per fornirle gratuitamente un quadro generale della situazione che la interessa. Qualora fosse necessaria un'azione giudiziaria successiva, agli Avvocati che la assisteranno verranno riconosciuti come compenso i minimi tariffari, questo allo scopo di fornire un'assistenza utile ed ispirata a principi di economicità verso il cittadino
UFFICIO LEGALE CONSUMATORI
Telefonia, Bollette a 28 giorni potrebbe arrivare il no del TAR
L’Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gia dallo scorso Marzo si era opposta ricorrendo la TAR contro la manovra congiunta di diversi gestori di telefonia fissa nazionale, i quali hanno unilateralmente modificato i contratti con gli utenti passando ad un sistema di fatturazione per periodi di 28 giorni e non più mensili. Smbrerà una cosa da poco ma con questo nuovo sistema, Febbraio a parte, tutti gli altri mesi dell’anno alcuni di trenta altri di trentuno giorni determinano una sommatoria aggiuntiva di giorni per cui per ogni annualità le fatture passano da 12 a 13, insomma per ogni 12 clienti se ne “partorisce” uno in più senza che esista. Ma non è questa la nota dolente, bensì l’aumento dei costi che ne determina per i consumatori, stimato nella misura dell’8,6% in più. Da tenore del Codice del Consumo ogni utente avrebbe potuto gratuitamente rescindere il contratto una volta vista applicata questa modifica contrattuale voluta solo dal gestore; il problema sta nel fatto che tutti i principali gestori hanno attuato questa manovra di modifica e per qualcuno rimane il dubbio sul fatto che forse non ha esposto chiaramente la questione agli utenti. Il TAR sul punto di pronuncerà a Febbraio, intanto Agcom ritiene illegittima la manovra e sembra intenzionata a multare i principali gestori che si difendono tramite la loro associazione di categoria, Asstel rivendicando la “libertà di impresa”. A febbraio sapremo se sarà lecita la scelta che sembra essere anche nei pian di gestori di pay tv ed altri servizi.
Trenitalia, azione per risarcimento se il treno parte dopo per attenderne uno in ritardo
È notizia recente che con una circolare Trenitalia informa che i treni ad alta velocità dovranno essere aspettati da regionale e intercity per garantire una continuità senza eccessivi ritardi. In linea generale si è verificato che anche treni che non prestano il servizio di alta velocità sono stati attesi in stazione da regionali in partenza che pertanto sono partiti in ritardo. La questione è di non poco conto e va espresso il principio per cui il consumatore acquista un titolo di viaggio con i relativi diritti per una determinata tratta e non per tutto il percorso coperto da Trenitalia. Sono inaccettabili il disservizio e il principio che ne sta alla base che pertanto vanno censurati con tutti gli strumenti di legge.
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Ryanair voli cancellati e richieste di rimborso
Fonte normativa per il risarcimento: Regolamento del Parlamento e Consiglio UE n.261/2004 e Carta dei diritti del passeggero dell'Enac ; se il volo non parte o non esiste più per qualsivoglia ragione a carico del vettore questi deve al viaggiatore, il prezzo del biglietto oppure la possibilità di partire con volo in orario compatibile con quello annullato oltre a spese di pernottamento e vitto fino alla partenza. Al tutto si aggiunge un risarcimento fino ad € 600 per le tratte internazionali più lunghe:
voli intracomunitari inferiori o pari a 1.500 km, 250 euro;
voli intracomunitari superiori a 1.500 km, 400 euro;
voli internazionali inferiori o pari a 1.500 km, 250 euro;
voli internazionali tra 1.500 e 3.500 km, 400 euro;
voli internazionali superiori a 3.500 km, 600 euro.
Il risarcimento non è dovuto se il viaggiatore è stato avvisato almeno 14 giorni prima del mancato volo oppure se nei 7 giorni prima gli è stato offerto un volo sostitutivo in orario compatibile.
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